DAL PARLAMENTO EUROPEO

 

Tutti i documenti approvati sono disponibili
per n° di documento o per data di approvazione sul sito: http.www.europarl.eu.int/activities/expert/ta/search.do?language=IT

 

BRUXELLES  -  MINISESSIONE 01 - 02 APRILE 2009

 

ISTITUZIONI

 

UN MINUTO DI SILENZIO PER I PROFUGHI ANNEGATI NEL MEDITERRANEO

Aprendo la seduta, il Presidente Pöttering ha espresso la commozione e la partecipazione del Parlamento riguardo al naufragio di 300 profughi al largo delle coste libiche. Nel notare come l'aumento dei profughi sia dovuto anche alla crisi economica ha rivolto un appello affinché si trovi una soluzione per evitare che il Mediterraneo diventi un cimitero a cielo aperto. La Commissione europea rilascerà oggi una dichiarazione.

Nel ricordare che lo scorso fine settimana più di trecento persone sono naufragate al largo delle coste libiche, il Presidente HANS-GERT PÖTTERING ha rilevato che, sebbene alcune siano state tratte in salvo, centinaia risultano ancora disperse. Esprimendo quindi «la commozione e la partecipazione» del Parlamento europeo, ha sottolineato come l'Europa, negli ultimi due anni, assista a un crescente aumento dell'immigrazione dal Nord Africa costituita soprattutto da «profughi che fuggono dalla miseria», aggravata anche dalla recente crisi. L'alto numero di profughi che muoiono tentando di raggiungere l'UE, ha proseguito, rischiano d trasformare il Mediterraneo in «cimitero a cielo aperto». Rivolgendo un appello affinché si trovi una soluzione «per porre fine a questa tragedia», ha chiesto all'Aula di osservare un minuto di silenzio.





 

INDUSTRIA, RICERCA, ENERGIA

 

CRISI: FONDI UE PER L'EFFICIENZA ENERGETICA NELL'EDILIZIA
Doc. A6-0134/2009

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1080/2006 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale per quanto riguarda l'ammissibilità degli investimenti a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Fino al 4% del Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale potrà essere utilizzato per cofinanziare, in tutti gli Stati membri e in tutte le regioni UE, investimenti per l'efficienza energetica nell'edilizia, come la posa di doppi vetri e pannelli solari e la sostituzione di vecchie caldaie. E' quanto prevede un regolamento adottato dal Parlamento che, a fronte della crisi economica, intende promuovere la creazione di posti di lavoro e il raggiungimento degli obiettivi sui cambiamenti climatici.

Approvando la relazione con 629 voti favorevoli, 17 contrari e 12 astensioni, il Parlamento ha adottato una modifica del regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) che, dando seguito al Piano europeo di ripresa economica, mira a consentire e a facilitare gli interventi a favore dell'efficienza energetica delle energie rinnovabili nel settore dell'edilizia abitativa in tutti gli Stati membri. Per i deputati, infatti, ciò contribuirà alla promozione della competitività e alla creazione di posti di lavoro in tutta l'UE e potrà avere anche un impatto sul raggiungimento degli obiettivi della strategia in materia di energia e cambiamenti climatici dell'Unione europea. Visto che gli emendamenti approvati alla proposta della Commissione sono frutto di un accordo con il Consiglio, la procedura legislativa si conclude e il regolamento entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Secondo l'attuale regolamento, il FESR sostiene già interventi nel settore dell'edilizia abitativa, compresa l'efficienza energetica, ma solo per i nuovi Stati membri e a diverse condizioni. In sostanza, il FESR può essere usato esclusivamente per le parti comuni di un edificio (o l'edificio intero in caso di edilizia popolare) in zone urbane disagiate. I deputati accolgono quindi con favore la proposta di estendere a tutti gli Stati membri e a tutte le regioni dell'UE la possibilità di investire, con il cofinanziamento comunitario, in misure a favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili nell'edilizia abitativa.
Più in particolare, il FESR potrà essere utilizzato per cofinanziare piani nazionali, regionali o di enti locali per l'installazione, ad esempio, della doppia vetratura, dell'isolamento delle pareti e dei pannelli solari nelle abitazioni, o per sostituire le vecchie caldaie con altre più efficienti dal punto di vista energetico.
Se la proposta della Commissione prevedeva che queste misure fossero applicabili solo per l'edilizia relativa alle "famiglie a basso reddito", il compromesso con il Consiglio lascia invece agli Stati membri il compito di decidere le categorie ammissibili secondo le proprie norme nazionali. Potranno quindi definire i relativi criteri sulla base, ad esempio, delle caratteristiche geografiche delle aree in cui saranno realizzati gli investimenti, come isole o regioni montane.
La misura non aumenta il finanziamento e non ha effetti sul bilancio comunitario, ma consente semplicemente agli Stati membri, se lo desiderano, di spostare le proprie priorità e ripianificare i propri programmi operativi per finanziare azioni in questo campo. In forza al nuovo regolamento, in ogni Stato membro, le spese sostenute per i miglioramenti dell'efficienza energetica e per l'utilizzo di energie rinnovabili nel patrimonio abitativo esistente sono ammissibili sino ad un importo pari al 4% dello stanziamento FESR totale.
In forza al nuovo regolamento, inoltre, viene ampliato il ventaglio di spese ammissibili a un contributo del Fondo. Nel caso di sovvenzioni, saranno ammessi i costi indiretti dichiarati su base forfettaria fino al 20% dei costi diretti di un'operazione, i costi a tasso fisso calcolati applicando tabelle standard di costi unitari definiti dallo Stato membro e, infine, somme forfettarie destinate a coprire l'insieme o una parte dei costi di un'operazione, fino a un massimo di 50.000 euro. Le tre opzioni potranno essere combinate unicamente se ciascuna di esse copre una diversa categoria di costi ammissibili o se sono utilizzate per diversi progetti relativi ad una stessa operazione. E' anche precisato che tali costi debbono essere stabiliti in anticipo «sulla base di un calcolo giusto, equo e verificabile».
Infine, per assicurare la certezza giuridica relativa all'ammissibilità delle spese, queste ulteriori forme di costi ammissibili devono essere applicate a tutte le sovvenzioni del FESR. Pertanto è prevista un'applicazione retroattiva a decorrere dal 1° agosto 2006, che è la data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1080/2006.

L'Assemblea ha inoltre approvato la seguente relazione:

 

ISTRUZIONE

 

GARANTIRE A TUTTI UN’ISTRUZIONE DI QUALITÀ
Doc. A6-0124/2009

Relazione su migliorare le scuole: un ordine del giorno per la cooperazione europea
Procedura: Iniziativa - Relazione senza dibattito - Votazione: 02.04.2009

Un'istruzione di alta qualità deve essere un diritto per tutti. È quanto afferma il Parlamento chiedendo di innalzare i livelli dell'istruzione, di ammodernare e migliorare i programmi scolastici, anche collegandoli all'industria, e garantire l'insegnamento delle lingue straniere. Nel ritenere che l'istruzione pubblica deve essere finanziata soprattutto dallo Stato, sollecita fondi aggiuntivi agli istituti in difficoltà finanziarie. Vanno poi assegnate borse di studio alle persone svantaggiate.

Il Parlamento ha adottato una risoluzione alternativa alla relazione sostenuta da PPE/DE (incluso il relatore), PSE, ALDE, Verdi/ALE e GUE/NGL che sottolinea anzitutto come «le scuole debbano fornire un'istruzione di alta qualità a tutti i ragazzi ed avere obiettivi ambiziosi per tutti gli studenti». Ritenendo che questo debba essere un diritto per ogni bambino, afferma che una Carta europea dei diritti degli alunni rappresenterebbe «un primo ed importante passo» per garantirlo.
Inoltre, reputa che l'acquisizione delle abilità di base e delle competenze fondamentali da parte di tutti i giovani e il miglioramento dei livelli d'istruzione, sono cruciali per il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda di Lisbona. Anche perché, alla luce dell'attuale crisi economica, «l'istruzione e la formazione svolgono un ruolo chiave nello sviluppo di competenze ... come strumento ideale per la ripresa economica e per ridare slancio al mercato del lavoro».
Il Parlamento chiede che i programmi scolastici siano ammodernati e migliorati, in modo da rispecchiare le odierne realtà sociali, economiche, culturali e tecniche e da essere strettamente connessi col mondo dell'industria, delle imprese e col mercato del lavoro. Giudica quindi importante che i giovani, già nel corso della loro formazione elementare, superiore e universitaria, siano preparati alla flessibilità nel mercato del lavoro in previsione della sua mutabilità. Anche se l'armonizzazione delle conoscenze con le esigenze del mercato, pur essendo certamente una priorità dei sistemi d'istruzione, «non ne rappresenta l'obiettivo primo e fondamentale». Le scuole, infatti, non devono cercare soltanto di migliorare l’occupabilità, ma anche di dare ai giovani «l'opportunità di sviluppare appieno le proprie potenzialità».
Il Parlamento invita poi gli Stati membri a investire nell'istruzione prescolare, per garantire strutture di alta qualità, con insegnanti e operatori adeguatamente formati, e assicurarne l'accessibilità economica. Sostiene inoltre che «l'istruzione pubblica debba restare principalmente un settore finanziato dallo Stato» e che andrebbe concesso un sostegno supplementare agli istituti d'istruzione pubblici che si trovano in situazioni finanziarie più sfavorevoli, in particolare quelli situati nelle regioni povere dell'UE. Accoglie tuttavia con favore le iniziative che puntano a sviluppare una fruttuosa collaborazione con il settore privato e a esplorare nuovi metodi di finanziamento complementare.
Con l'adozione della risoluzione alternativa è stato peraltro soppresso il paragrafo della relazione originale che raccomandava «parità di finanziamenti per tutti i tipi di scuole, in proporzione alle loro dimensioni e a prescindere dalla loro filosofia educativa». Il paragrafo in questione sottolineava, inoltre, «il ruolo importante degli istituti scolastici religiosi che offrono un'istruzione di elevata qualità e insegnano solidi valori morali».
Il Parlamento è anche convinto che «i bambini debbano imparare le lingue straniere fin da piccoli» e, pertanto, apprezza la proposta di un nuovo traguardo di riferimento, in base al quale almeno l'80% degli alunni del primo ciclo dell'insegnamento secondario dovrebbe imparare almeno due lingue straniere. Sottolinea inoltre l'importanza di continuare l'insegnamento delle lingue straniere nell'istruzione secondaria superiore «per assicurare che i giovani acquisiscano competenze linguistiche di alto livello». In tale contesto, invita gli Stati membri a considerare la possibilità di assumere un maggior numero di professori madrelingua per l'insegnamento delle lingue.
La risoluzione alternativa ha, d'altro canto, soppresso il paragrafo della relazione originaria in cui si chiedeva agli Stati membri di adottare iniziative «per garantire ai figli dei migranti legali l'insegnamento della loro lingua madre», e che invitava la Commissione a individuare e diffondere le migliori prassi al riguardo.
Esprimendo preoccupazione per l'attuale tendenza alla diminuzione della capacità degli studenti di leggere, scrivere e fare calcoli, la relazione esorta gli Stati membri «ad adottare ogni misura necessaria per invertire questo trend» e ad adoperarsi per fornire a ogni giovane, competenze di base indispensabili per proseguire l'apprendimento. Contro le disuguaglianze e gli abbandoni scolastici prematuri, pregiudizievoli sulla coesione sociale e con alti costi socioeconomici, suggerisce poi di dare agli alunni a rischio un supporto aggiuntivo e attività di apprendimento dopo la scuola, nonché di sostenere, con metodi di apprendimento personalizzati, coloro che ne hanno bisogno.
In tale contesto, i deputati invitano gli Stati membri «ad assicurare che le politiche d'istruzione conseguano un equilibrio tra eguaglianza e qualità», ponendo l'accento sulle misure di agevolazione sociale per studenti provenienti da ambienti svantaggiati». Suggeriscono inoltre di «aumentare l'accesso delle categorie svantaggiate alla formazione professionale e agli studi universitari del miglior livello», attraverso la predisposizione di borse di studio, in modo tale da offrire pari opportunità in termini di accesso all'istruzione.
Per i deputati, un ambiente didattico di buona qualità, che offra infrastrutture, materiali e tecnologie moderne, è uno dei presupposti per conseguire una formazione di standard elevato. Aggiungono però che la qualità dell'istruzione e il livello dei suoi risultati dipendono in larga misura anche dal rispetto dell'autorità dell'insegnante in classe. A questo proposito reputano che la composizione del corpo docente debba «rispecchiare il più possibile la crescente diversità delle società europee, al fine di proporre modelli di ruolo per tutti gli allievi».
Giudicano inoltre necessario fornire agli insegnanti tanto un'istruzione iniziale di alta qualità, fondata sulla teoria e sulla pratica, quanto un supporto professionale continuo, allo scopo di tenerli aggiornati, durante tutta la carriera, per quanto riguarda le competenze richieste. Raccomandano infine che il docenti siano incoraggiati a sfruttare al massimo i programmi di mobilità nazionali ed europei, e che la mobilità divenga parte integrante della loro formazione e carriera.

L'Assemblea ha inoltre approvato la seguente relazione:

 

RELAZIONI ESTERNE

 

UE/RUSSIA: LE RACCOMANDAZIONI DEL PE SUL NUOVO ACCORDO
Doc. A6-0140/2009

Relazione recante una proposta di raccomandazione del Parlamento europeo destinata al Consiglio sul nuovo accordo UE-Russia
Procedura: Iniziativa - Dibattito: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

I negoziati per un nuovo accordo di cooperazione non legittimano lo status quo in Georgia. E' quanto sostiene il Parlamento raccomandando a Consiglio e Commissione di insistere con la Russia affinché rispetti gli impegni sulle province secessioniste. Dovrebbero anche sollecitare un accordo vincolante sui diritti umani ed esprimere preoccupazione su libertà d'associazione e d'espressione nel paese. La Russia deve garantire i diritti degli investitori stranieri e aderire alla Carta sull'energia.

«Il contrattacco sproporzionato della Russia, provocato dall'entrata di truppe georgiane nell'Ossezia meridionale ... e il riconoscimento delle enclavi secessioniste dell'Ossezia meridionale e dell'Abkhazia mette in dubbio la disponibilità della Russia a costruire, con l'UE, uno spazio comune di sicurezza in Europa». E' quanto sostiene il Parlamento con la relazione adottata con 416 voti favorevoli, 80 contrari e 147 astensioni. Sottolinea inoltre che i negoziati «non legittimano in alcun modo lo status quo vigente in Georgia», mentre il rispetto da parte della Russia degli accordi relativi al conflitto nell'Ossezia meridionale e in Abkhazia «è condizione sine qua non per il completamento dei colloqui», in cui dev'essere inclusa la rinuncia di tutte le parti all'uso della forza contro i paesi vicini.
La relazione raccomanda quindi al Consiglio e alla Commissione di insistere sul fatto che la violazione della sovranità e dell’integrità territoriale della Georgia da parte della Russia e il ruolo assunto da quest’ultima nella controversia del gas all’inizio del 2009, «hanno messo seriamente a repentaglio le relazioni con l’UE e i negoziati per un nuovo accordo» volto a approfondire la cooperazione con tale paese. Dovrebbero inoltre manifestare preoccupazione nei confronti della decisione del governo russo di riconoscere come Stati sovrani «queste due province georgiane», nonché invitare la Russia a «ritornare sulla sua decisione», a garantire il pieno accesso degli osservatori dell'UE a tutte le zone colpite dal conflitto e a fornire garanzie concrete che «non ricorrerà all’uso della forza contro nessuno dei suoi vicini».
Il Parlamento sollecita inoltre Consiglio e Commissione a introdurre un preciso codice di condotta che disciplini le relazioni tra l’UE, la Russia e i paesi vicini, che preveda disposizioni relative al rispetto della sovrana indipendenza di tutti gli Stati europei, l’impegno alla risoluzione pacifica delle controversie e la determinazione a risolvere i conflitti congelati.
Dovrebbero inoltre esprimere una profonda preoccupazione e sollecitare una soluzione «autenticamente politica» per la situazione in Cecenia, «dove il regime di Kadirov non è riuscito a portare pace e riconciliazione e ha invece imposto il timore e l'oppressione che hanno minato la società civile e soppresso ogni voce aperta e democratica».

La Russia garantisca il rispetto dei diritti umani
Il Parlamento nota che le ultime elezioni parlamentari e presidenziali russe si sono svolte «in condizioni nettamente inferiori agli standard europei», quanto all'accesso degli osservatori internazionali, alla capacità dei partiti dell’opposizione di schierare i candidati, all’equità e indipendenza dei media. Osserva poi che la persistente incarcerazione dei prigionieri politici, il trattamento riservato ai difensori dei diritti umani e l'adozione di misure che erodono la libertà di espressione, «sono in contrasto con l'impegno (della Russia) a rafforzare lo Stato di diritto. Inoltre, la mancanza d'indipendenza della magistratura, la negazione del giusto processo a imputati coinvolti in cause politiche controverse, l'impunità nei confronti di chi perpetra azioni criminose, pongono seri dubbi sul sistema di giustizia ai deputati che, al riguardo, ricordano l'impegno assunto pubblicamente dal presidente Medvedev a rafforzare lo Stato di diritto in Russia.
A fronte di tale situazione, il Parlamento chiede a Consiglio e Commissione di insistere su un accordo giuridicamente vincolante basato sull’impegno condiviso nei confronti dei diritti umani. Dovrebbero inoltre sollevare di fronte al governo russo le preoccupazioni sullo spazio sempre più limitato della società civile, sollecitandolo a porre fine a intimidazioni e vessazioni nei confronti dei difensori dei diritti umani e a mantenere la libertà di espressione e di associazione, facendo sì che la legislazione che regola la società civile si allinei agli impegni internazionali. Le istituzioni UE dovrebbero anche chiedere alla Russia di fermare le continue violenze e persecuzioni nei confronti dei giornalisti, rispettare la libertà dei mezzi di comunicazione e garantire che «i media indipendenti, beneficino di condizione politiche ed economiche che consentano loro di funzionare normalmente».

Garantire gli investimenti UE in Russia e la sicurezza energetica
Il Parlamento ritiene che il Consiglio e la Commissione dovrebbero continuare a sostenere l’accesso della Russia all’OMC e l’ulteriore apertura della sua economia, insistendo affinché la relazione UE-Russia «si basi sui principi dei mercati aperti e liberalizzati e sulla reciprocità dei diritti di investimento tra i partner». Dovrebbero inoltre esigere che il governo russo, in cambio di legami economici stretti e vantaggiosi, garantisca i diritti di proprietà degli investitori stranieri e riveda la legge relativa ai settori strategici del 2008, che permette allo Stato russo di esercitare una discriminazione nei confronti degli investitori esteri.
Nell'ambito degli attuali negoziati di adesione all’OMC, sono sollecitati a invitare le autorità russe a eliminare gli oneri discriminatori, in particolare per il cargo ferroviario, ad abolire i dazi all’esportazione sul legname non trattato, nonché a mantenere il suo impegno all'eliminazione graduale dei pagamenti per il sorvolo della Siberia.
Il Consiglio e la Commissione sono invitati a chiedere alla Russia di introdurre nuovi miglioramenti nella legislazione e nell'applicazione in materia di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, e a garantirne la piena attuazione in modo da lottare efficacemente contro la contraffazione e la pirateria.
Esprimendo preoccupazione riguardo «all'affidabilità dell'approvvigionamento energetico russo», il Parlamento rileva che una relazione sicura nel campo dell’energia tra l’UE e la Russia, poggia anche «sulla trasparenza degli scambi nei paesi di transito». Consiglio e Commissione dovrebbero quindi insistere affinché il trattato TCE (Carta europea dell'energia), costituisca la base delle relazioni in campo energetico e affinché i suoi principi e il suo protocollo di transito siano incorporati nel nuovo accordo. Dovrebbero inoltre invitare a «potenziare l’efficienza e la capacità di risposta alle situazioni di crisi del dialogo UE-Russia in materia di energia, aumentare la trasparenza, la reciprocità, la sicurezza degli investimenti e, di conseguenza, dell'approvvigionamento energetico». Infine, sono invitati a sottolineare la necessità di creare un sistema basato su regole trasparenti e un meccanismo di risoluzione delle controversie in campo energetico».

L'Assemblea ha inoltre adottato la seguente relazione:

 

GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI

 

VERSO UNA DIRETTIVA CONTRO TUTTE LE DISCRIMINAZIONI
Doc. A6-0149/2009

Relazione sulla proposta di direttiva del Consiglio recante applicazione del principio di parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale
Procedura: Consultazione legislativa - Dibattito: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Il Parlamento si è espresso riguardo alla direttiva sulla lotta alla discriminazione basata su religione, disabilità, età o orientamento sessuale, per rendere effettiva la parità di trattamento nell'assistenza sociale e sanitaria, nell'istruzione e nell'accesso a beni e servizi, come gli alloggi. Chiede di precisare le norme sugli gli obblighi di banche e assicurazioni quando discriminano in base all'età e sull'accesso alle scuole religiose, nonché di rafforzare i diritti dei disabili. Il Parlamento auspica anche l'esclusione dalla direttiva delle disposizioni nazionali sulla famiglia, la laicità dello Stato, l'istruzione e la pubblicità. Chiede poi ai governi di adottare le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione sia effettivamente indennizzato o risarcito.

Approvando la relazione con 363 voti favorevoli, 226 contrari e 64 astensioni, il Parlamento accoglie con favore la proposta di direttiva che stabilisce un quadro generale per la lotta alla discriminazione per motivi di religione o convinzioni personali, disabilità, età od orientamento sessuale, al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio di parità di trattamento anche in campi diversi dall'occupazione, completando altri provvedimenti che vietano tali discriminazioni nella sfera professionale. Propone però molti emendamenti volti a rafforzarne la portata. Ma la proposta di respingere in toto la proposta - perché «non rispetta il principio di sussidiarietà e comporterebbe una dose sproporzionata di burocrazia» - è stata bocciata dall'Aula con 273 voti favorevoli e 356 contrari. Il Parlamento è solo consultato su questa materia, mentre al Consiglio è necessaria l'unanimità per adottare il provvedimento.
La proposta di direttiva pone un divieto di discriminazione da applicare a tutte le persone sia del settore pubblico che del settore privato, compresi gli organismi di diritto pubblico, per quanto attiene alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria, alle prestazioni sociali, all'istruzione e all'accesso a beni e servizi disponibili al pubblico e alla loro fornitura, inclusi gli alloggi. I deputati chiedono di includere esplicitamente anche i trasporti e di escludere le transazioni tra privati che non costituiscono un'attività commerciale o professionale. Propongono inoltre di applicare il divieto all'affiliazione e all'attività in associazioni nonché alle prestazioni erogate da tali organizzazioni.
La proposta, è precisato, non riguarda le differenze di trattamento basate sulla nazionalità e non pregiudica le disposizioni e le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno di cittadini di paesi terzi e di apolidi nel territorio degli Stati membri. Lascia anche impregiudicate «le normative nazionali in materia di stato coniugale o di famiglia, inclusi i diritti di riproduzione». Ma il Parlamento chiede di modificare questo principio sancendo che la direttiva «non modifica la ripartizione delle competenze tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, anche nel settore del diritto coniugale e di famiglia».
Su proposta del PPE/DE, i deputati precisano inoltre che la direttiva «non si applica agli ordinamenti nazionali che garantiscono la laicità dello Stato, delle istituzioni o degli organismi statali, dell'istruzione o riguardanti lo status, le attività delle chiese e di altre organizzazioni fondate su una religione o convinzione». Chiedono inoltre di non applicare la direttiva ai «contenuti dell'insegnamento, alle attività e all'organizzazione dei sistemi d'istruzione nazionali». La direttiva non dovrebbe nemmeno essere applicata ai settori della pubblicità e dei media.
Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità, gli Stati membri possono anche mantenere o adottare misure specifiche per evitare o compensare svantaggi connessi alla religione o alle convinzioni personali, alla disabilità, all'età o all'orientamento sessuale.

Le tipologie di discriminazione
La direttiva statuisce che vi è "discriminazione diretta" quando, per uno qualsiasi dei citati motivi, «una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga». Sussiste invece "discriminazione indiretta" quando «una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata religione o convinzione, con una disabilità, di età o di orientamento sessuale in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone». I deputati chiedono di prendere in considerazione anche la «multidiscriminazione», ossia una combinazione dei motivi di discriminazione summenzionati.
La proposta considera anche le molestie come una discriminazione, se queste violano la dignità di una persona e creano «un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo». Lo stesso vale per «l'istruzione di discriminare persone». Un emendamento vi include anche la «richiesta basata su una relazione gerarchica» e le discriminazioni fondate su supposizioni.
Per quanto riguarda l'età, tuttavia, sono consentite discriminazioni giustificate da una finalità legittima attuata con «mezzi appropriati», ad esempio per accedere a taluni servizi o beni (come bevande alcoliche, patente di guida, ecc.). I deputati precisano che le disparità di trattamento devono essere «oggettivamente e ragionevolmente» motivate. Viceversa, vanno ritenute compatibili con il principio di non discriminazione le misure riferite all'età che fissano condizioni più favorevoli di quelle generalmente applicabili, come le tariffe ridotte per i trasporti pubblici e i musei. Lo stesso vale per i disabili.
Un emendamento del PPE/DE - accolto con un solo voto di scarto (299 sì, 298 no e 52 astensioni) - precisa poi che nell'ambito dell'offerta dei servizi finanziari (banche e assicurazioni, ad esempio) non vanno considerate discriminatorie le differenze proporzionate di trattamento ove, per il prodotto in questione, i fattori età e disabilità siano determinanti nella valutazione dei rischi, «in base a principi attuariali pertinenti, a dati statistici accurati o a conoscenze mediche. I deputati chiedono però che il fornitore del servizio deve poter dimostrare in modo obiettivo l'esistenza di rischi «significativamente più elevati», garantendo che le differenze di trattamento siano «obiettivamente e ragionevolmente giustificate da un fine legittimo» e che i mezzi per raggiungere tale fine «siano proporzionati, necessari ed efficaci». I dati attuariali, inoltre, devono riflettere i cambiamenti positivi in termini di speranza di vita.

Una particolare attenzione ai disabili
Per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento delle persone con disabilità, la proposta di direttiva prevede l'adozione preventiva delle misure necessarie per consentire loro «l'accesso effettivo e non discriminatorio» alla protezione sociale, alle prestazioni sociali, all'assistenza sanitaria, all'istruzione e ai beni e servizi disponibili al pubblico, inclusi gli alloggi. Il Parlamento aggiunge le telecomunicazioni e le comunicazioni elettroniche, l'informazione (in formati accessibili), i servizi finanziari, le attività culturali e per il tempo libero, gli edifici aperti al pubblico, i mezzi di trasporto nonché altri spazi e strutture pubblici.
Precisa inoltre che si deve procedere all'identificazione e all'eliminazione di ostacoli e barriere che impediscono l'accesso delle persone con disabilità a beni, servizi e strutture disponibili al pubblico. Ove possibile, poi, l'accesso deve essere fornito agli stessi termini e alle stesse condizioni previsti per le persone senza disabilità, mentre dev'essere agevolato l'uso di dispositivi ausiliari, come ad esempio sedie a rotelle o cani guida addestrati ed altre forme di assistenza. Qualora, malgrado ogni sforzo, non sia possibile trovare «soluzioni ragionevoli», dovrebbe essere fornita «un'alternativa appropriata». Un altro emendamento precisa poi che le misure «non devono costituire un onere sproporzionato o richiedere modifiche sostanziali». Dette soluzioni ragionevoli, non devono necessariamente comportare significativi cambiamenti strutturali agli edifici la cui struttura è specificamente protetta dalla legislazione nazionale in ragione del loro valore storico, culturale o architettonico.

Religione e istruzione
Il Parlamento propone che gli Stati membri possano consentire differenze di trattamento basate su una religione o convinzione nell'accesso ad istituti scolastici «solo sulla base di giustificazioni oggettive» e «allorché s'intenda esigere ... che gli individui agiscano in buona fede e con lealtà rispetto all'ethos dell'organizzazione». E «purché ciò non giustifichi discriminazioni su nessun'altra base e purché vi siano altri istituti scolastici geograficamente accessibili che costituiscono un'alternativa ragionevole, al fine di evitare una discriminazione indiretta». Gli Stati membri sono anche chiamati a garantire «che ciò non comporti la negazione del diritto all'istruzione».

Tutela dei diritti - garantire il risarcimento
In forza alla proposta, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché tutte le persone che si ritengono lese, in seguito alla mancata applicazione nei loro confronti del principio di parità di trattamento, possano accedere a procedimenti giudiziari e/o amministrativi. Riconosce inoltre alle associazioni il diritto di ricorrere per conto di una persona che si ritiene lesa. D'altro canto, il Parlamento chiede agli Stati membri di introdurre nel loro ordinamento giuridico interno le misure necessarie affinché il danno subito a causa di una discriminazione «sia realmente ed effettivamente indennizzato o risarcito» secondo modalità da essi fissate, «in modo dissuasivo e proporzionato rispetto al danno subito».
Riguardo all'onere della prova, la proposta chiede agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio di parità di trattamento qualora chi si ritiene leso dalla mancata osservanza del principio di parità di trattamento produca dinanzi ad un organo giurisdizionale elementi di fatto che permettono di presumere l'esistenza di una discriminazione diretta o indiretta.
Gli Stati membri dovrebbero infine, istituire uno o più organismi di parità di tutte le persone indipendentemente dalla loro religione o convinzioni personali, disabilità, età o dal loro orientamento sessuale. Il Parlamento precisa che essi dovranno essere dotati di risorse sufficienti e svolgere i propri compiti in maniera efficace e accessibile.

Nel dibattito è intervenuta, in qualità di relatrice per parere della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, AMALIA SARTORI (PPE/DE-I) Vicepresidente della Delegazione italiana di Forza Italia-P nel Gruppo del PPE/DE:

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come commissione ambiente, sanità pubblica e difesa del consumatore, noi abbiamo affrontato e preso in considerazione, soprattutto, la necessità di garantire parità di trattamento per quanto attiene al tema della salute. Altri temi sono stati trattati molto bene nelle altre commissioni, e soprattutto dalla relatrice e dal Commissario, e quindi noi abbiamo deciso di illuminare il tema salute.
Una prima considerazione: l’abbiamo fatta osservando la grande disparità che ancora esiste fra gli Stati membri, per quanto riguarda l’accesso alla sanità. L’accesso alla sanità è un diritto fondamentale, sancito dall’articolo 35 della Carta dei diritti e costituisce un compito precipuo delle autorità pubbliche, degli Stati membri fornire accesso a tutti, un accesso paritario, a un sistema sanitario di qualità. E’ quindi importante - pur consapevoli delle diverse competenze fra l’Unione europea e Stati membri - che l’Unione europea faccia tutto quanto può sul piano degli indirizzi, ma anche sul piano di direttive, che via via stiamo affrontando e predisponendo, assieme anche a risoluzioni e a regolamenti e dandoli agli Stati membri - laddove ci è possibile - con questo obiettivo fondamentale.
In particolare, gli emendamenti che noi, come commissione sanità pubblica, abbiamo sottolineato sono stati quelli di favorire la promozione di programmi di alfabetizzazione sanitaria, di continuare la promozione della lotta contro la violenza sulle donne, di combattere il rifiuto di alcune cure mediche a causa dell’avanzato stato di età, ma soprattutto - torno su questo tema - di favorire parità di accesso a servizi di qualità in tutti gli Stati membri."


Nel dibattito è intervenuto, inoltre, MARIO MAURO (PPE/DE-I) Vicepresidente del Parlamento Europeo:

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, il cuore di una strategia di non discriminazione è riconducibile a questa affermazione: la persona viene prima di tutto. La persona, considerare che uno è una persona prima ancora che considerare il fatto che è disabile, che è omosessuale, che è in qualche modo diverso e quindi amare la persona, tutelare la persona, difenderla, questo è il cuore della strategia di non discriminazione. Se è vero questo, è vero, quindi che anche chi ha un credo religioso è una persona, perché il fatto che è una persona viene prima del fatto che ha un credo religioso.
E allora, attenzione, perché l’impostazione dell’articolo 3 nella formulazione proposta dall’emendamento 52 della relazione LIBE, introduce un principio diametralmente opposto alla dichiarazione n. 11, all’articolo 17 del trattato sul funzionamento dell’Unione. Questo emendamento 52 svuota lo stesso concetto della preservazione dello status previsto dalle legislazioni nazionali per le chiese e le organizzazioni basate sulla religione o le convinzioni personali, e allo stesso tempo, l’articolo 3 e il corrispondente considerando 18, nella formulazione proposta dagli emendamenti 51 e 29 della relazione LIBE, limitano - a mio modo di vedere - l’ambito di applicazione della competenza degli Stati membri in tema di accesso agli istituti educativi basati sulla religione e sulle convinzioni personali.
Credo, insomma, che se vogliamo difendere la persona fin dall’inizio e nel suo complesso, bisogna difendere anche quelle dimensioni che caratterizzano la persona anche nel profilo della dimensione religiosa. Credo anche che gli emendamenti 92, 89 e 95 possano essere un punto di incontro ragionevole per chi vuole che la direttiva sia approvata e credo quindi che sia un punto effettivo di dialogo potersi incontrare a questo livello."

GARANTIRE LA LIBERA CIRCOLAZIONE NELL'UE DEI CITTADINI EUROPEI
Doc. A6-0186/2009

Relazione sull’applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri
Procedura: Iniziativa - Breve presentazione da parte del relatore: 1.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Il diritto dei cittadini europei di circolare nell'UE non è applicato in modo uniforme nei diversi Stati membri, molti dei quali hanno norme che ne ostacolano l'esercizio. Il Parlamento chiede quindi di definire orientamenti comuni sui motivi che giustificano l’allontanamento di un cittadino UE (risorse minime, onere eccessivo per l'assistenza sociale e ordine pubblico) e sulla libera circolazione delle coppie omosessuali, e di eliminare gli oneri amministrativi ingiustificati. Ricordando che il diritto UE non consente di considerare circostanza aggravante la presenza irregolare di un reo sul territorio, chiede di garantire la possibilità di ricorso contro le decisioni di allontanamento. Al 1° gennaio 2006, circa 8,2 milioni di cittadini dell’Unione esercitavano il diritto sancito dalla direttiva 2004/38 di risiedere in un altro Stato membro. Approvando la relazione con 500 voti favorevoli, 104 contrari e 55 astensioni, il Parlamento sottolinea tuttavia che il recepimento della direttiva «è nel complesso deludente», dal momento che diverse disposizioni della legislazione nella maggior parte degli Stati membri «sono contrarie alla lettera e allo spirito della direttiva». Inoltre, «le prassi amministrative nazionali molto spesso frappongono notevoli ostacoli all'esercizio da parte dei cittadini dei loro diritti». Tant'è che la Commissione ha sinora ricevuto più di 1.800 denunce individuali, 40 interrogazioni parlamentari e 33 petizioni, in base alle quali ha avviato 5 procedimenti di infrazione per inadeguata applicazione della direttiva.
Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di presentare una politica di attuazione della direttiva «coerente, efficace e trasparente, che garantisca l'applicazione dei diritti di libera circolazione» nell’intera UE ai cittadini europei e ai loro familiari, indipendentemente dal loro paese d’origine. Condivide inoltre l’impostazione della Commissione che prevede la verifica continua ed esaustiva dell’attuazione della direttiva e il sostegno agli Stati membri per garantirne la piena e corretta applicazione attraverso la pubblicazione di orientamenti, nel primo semestre del 2009. Al riguardo, chiede alla Commissione di stabilire un termine ultimo per la loro attuazione, decorso il quale andrebbero avviate procedure d'infrazione nei confronti degli Stati membri la cui legislazione e/o prassi siano in contrasto con la direttiva.
Invitando il Consiglio a definire una strategia per garantire la libera circolazione dei cittadini e dei lavoratori dell’UE, il Parlamento chiede inoltre agli Stati membri di avviare le procedure necessarie per adattare, entro la fine del 2009, le rispettive legislazioni e prassi nazionali. In proposito, sulla base delle informazioni acquisite tramite un questionario rivolto ai parlamenti nazionali (Francia e Germania non hanno risposto) e su una relazione della Commissione, i deputati identificano le «problematiche principali» da affrontare.

Concetto di "familiare" e libera circolazione delle coppie dello stesso sesso
Il Parlamento evidenzia l’esistenza di «un’interpretazione restrittiva», da parte degli Stati membri, dei concetti di “familiare”, di “ogni altro membro della famiglia” e di "partner", «in special modo per quanto riguarda le coppie dello stesso sesso e il loro diritto alla libera circolazione». In proposito, una nota a piè di pagina, osserva che in Italia, Polonia e Slovacchia non sono riconosciute le unioni registrate e, come a Cipro, i matrimoni tra persone dello stesso sesso non costituiscono una base per il riconoscimento del diritto alla libera circolazione. Un emendamento orale avanzato dalla relatrice, su richiesta della delegazione italiana del PPE/DE, ha cancellato la parte della nota che osservava come l'Italia «non riconosce diritti di libera circolazione alle coppie dello stesso sesso per ragioni di ordine pubblico», mentre a livello UE «si registra la prevalenza di posizioni contrarie al riconoscimento di terze o quarte mogli» (nelle altre versioni linguistiche il termine "mogli" è indicato come "coniugi").
Il Parlamento invita quindi gli Stati membri a tenere presente che la direttiva «impone l’obbligo di riconoscere la libera circolazione di tutti i cittadini dell’Unione (comprese le coppie dello stesso sesso), senza imporre il riconoscimento dei matrimoni fra persone dello stesso sesso». Chiede loro quindi «di dare piena attuazione ai diritti sanciti dalla direttiva» riconoscendoli «non soltanto ai coniugi di sesso diverso, ma anche ai partner legati da un’unione registrata, ai membri del nucleo familiare e ai partner la cui unione non sia formalmente registrata - ivi comprese le coppie dello stesso sesso riconosciute da uno Stato membro - a prescindere dalla loro nazionalità». Fatto salvo il loro mancato riconoscimento nel diritto civile di un altro Stato membro. Esorta poi la Commissione a formulare orientamenti «rigorosi» al riguardo, traendo spunto dalle conclusioni contenute nella relazione dell’Agenzia UE per i diritti fondamentali, e a monitorare tali questioni.

Risorse sufficienti e onere eccessivo per l'assistenza sociale
Il Parlamento osserva che l’interpretazione, da parte degli Stati membri, del requisito relativo alle “risorse sufficienti” «è spesso incerta», dal momento che molti di essi «obbligano gli interessati a presentare prove attestanti il possesso di tali risorse». In numerosi paesi, inoltre, è altrettanto incerta l’interpretazione del concetto di “onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante” e delle circostanze che, in base a tale criterio, giustificano l’allontanamento di un cittadino dell’Unione. Invita quindi la Commissione ad elaborare orientamenti con criteri comuni in relazione all'importo minimo delle risorse considerate sufficienti e a chiarire su quali basi gli Stati membri dovrebbero tenere conto “della situazione personale dell'interessato”.

Ordine pubblico, pubblica sicurezza e comunità etniche
Per i deputati, inoltre, varia da uno Stato membro all’altro anche l’interpretazione dell’espressione “motivi gravi/imperativi di ordine pubblico o pubblica sicurezza” in base ai quali può essere giustificato un provvedimento di allontanamento. Al riguardo, osservano che ciò «è spesso causa di incertezze che potrebbero configurare un’utilizzazione abusiva della direttiva (applicata, ad esempio, in maniera selettiva a svantaggio dei cittadini di un dato Stato membro) o una discutibile conformità alla direttiva (come nel caso dei meccanismi di allontanamento automatico)». In proposito, una nota a piè di pagina cita l'esempio dell'articolo 235 del Codice penale italiano che prevede l'allontanamento degli stranieri condannati a reclusione per due o più anni.
D'altra parte, il Parlamento rileva che i cittadini di determinati Stati membri e di talune comunità etniche «sembrano essere presi di mira in alcuni Stati membri». Invita quindi la Commissione, il Consiglio e tutti gli Stati membri a «sorvegliare la situazione» e garantire che «non sussista alcuna discriminazione per motivi di razza o di origine etnica, né nella pratica né nella legislazione». Rileva, poi, che i provvedimenti di ordine pubblico o pubblica sicurezza «dovrebbero rispettare il principio di proporzionalità ed essere adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale dell'individuo interessato». E in proposito, precisando che tale comportamento personale «deve rappresentare una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società», ricorda che «le eccezioni di ordine pubblico non possono essere invocate per fini economici o per fini di prevenzione generale».
Il Parlamento chiede quindi alla Commissione di mettere a punto un meccanismo di interpretazione uniforme per categorie normative quali “ordine pubblico”, “pubblica sicurezza”, “sanità pubblica” e di chiarire in che modo gli elementi di cui tenere conto (durata del soggiorno, età, stato di salute, situazione familiare e economica, integrazione sociale e culturale e legami con il paese d'origine) abbiano attinenza con la decisione di allontanamento. Dovrebbe inoltre verificare che leggi nazionali in vigore non limitino la libera circolazione dei cittadini UE e dei loro familiari, e ricorda che ogni limitazione di questo diritto fondamentale «deve essere interpretata rigorosamente». Invita poi la Commissione ad «accertare l’esistenza e il funzionamento di garanzie concrete e procedurali, nonché di meccanismi di tutela giuridica e della possibilità di ricorrere in giudizio contro i provvedimenti di allontanamento».
D'altro lato, i deputati ricordano che il Servizio giuridico del Parlamento europeo ha concluso che le disposizioni pertinenti del diritto comunitario «si oppongono ad una legislazione nazionale che consideri circostanza aggravante generale, rispetto ad un crimine o ad un delitto commesso, il solo fatto che la persona in questione sia cittadina di uno Stato membro in presenza irregolare sul territorio di un altro Stato membro».

Norme sui matrimoni fittizi e oneri amministrativi ingiustificati
Riguardo alle problematiche legate a legislazioni e prassi in materia di abuso di diritto e matrimoni fittizi, il Parlamento constata che non tutti gli Stati membri hanno dato attuazione alla disposizione della direttiva che consente loro di adottare le misure necessarie per rifiutare, estinguere o revocare i diritti alla libera circolazione in caso di abuso di diritto o frode, quale ad esempio un matrimonio fittizio, «a condizione che dette misure siano proporzionate e non discriminatorie, e che siano rispettate le garanzie procedurali».
Il Parlamento osserva poi che i cittadini dell’UE sono spesso tenuti a presentare alle autorità dello Stato membro ospitante documenti supplementari non giustificati che non sono previsti dalla direttiva, sono contrari al diritto UE e ostacolano la libertà di circolazione. Una nota a piè di pagina cita degli esempi in Belgio e Spagna e in Italia, dove i cittadini europei sono tenuti a dimostrare la "legittimità" delle loro risorse. Il Parlamento chiede quindi agli Stati membri di non gravare i cittadini dell’UE e i loro familiari, compresi i familiari di paesi terzi, di oneri amministrativi ingiustificati, ricordando peraltro che «è loro dovere agevolare l’ingresso dei familiari dei cittadini dell’Unione provenienti dai paesi terzi». Li invita poi aadottare eventualmente «documenti personali d’identità dello stesso formato» per tutti i cittadini europei e chiede la revoca o la revisione del regime transitorio che restringe la libera circolazione dei cittadini dei nuovi Stati membri.
Un altro problema riscontrato nell'applicazione della direttiva riguarda l’imposizione di oneri amministrativi ingiustificati all’ingresso e alla residenza di familiari provenienti da paesi terzi. Una nota a piè di pagina cita dei casi nel Regno Unito, in Lituania, Estonia e in Polonia. In Italia, i cittadini dei paesi terzi che chiedono la riunificazione familiare devono dimostrare la legittimità dell'origine delle proprie risorse economiche, il cui importo non può essere inferiore all'indennità sociale annua.

Sistema di valutazione reciproca e relazioni periodiche
Il Parlamento chiede alla Commissione di istituire un sistema di valutazione reciproca in materia di libertà di circolazione, «eseguita da squadre di esperti» designati dagli Stati membri e dal Parlamento, coadiuvati dalla Commissione e dal Consiglio, «operanti sulla base di missioni in loco». La invita inoltre a richiedere dagli Stati membri relazioni periodiche che includano dati statistici relativi alla libera circolazione, indicando ad esempio il numero di casi in cui i diritti di ingresso e di soggiorno sono stati negati e il numero di espulsioni effettuate e le relative motivazioni.
La Commissione dovrebbe poi incrementare gli stanziamenti e istituire una nuova linea di bilancio per finanziare i progetti nazionali e locali volti all'integrazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari residenti in un altro Stato membro. Il Consiglio, invece, dovrebbe pubblicizzare «i risultati e gli effetti positivi» della libera circolazione per gli Stati membri ospitanti e per l'UE. Mentre gli Stati membri dovrebbero istituire uffici di assistenza e informazione sui diritti alla libera circolazione.

Nel dibattito è intervenuto per iscritto ALFREDO ANTONIOZZI (PPE/DE-I):

"Nonostante il raggiungimento di alcune posizioni di compromesso tra i vari gruppi politici in sede di commissione LIBE su molti punti chiave della relazione Vălean, e ferma restando la convinzione e posizione politica, che esprimo a nome del gruppo PPE-DE in quanto relatore ombra della relazione, che la libera circolazione dei cittadini comunitari sia un diritto fondamentale dell'UE, tuttavia il testo finale della relazione contiene una serie di riferimenti inappropriati, riportati in alcune note a piè pagina del "considerando" S, che ci costringono, come delegazione italiana del PPE-DE, a votare contro la relazione in Aula, a causa del voto unico in blocco previsto per questo tipo di relazione.
I riferimenti che sono contenuti nella relazione sono ritenuti dalla Delegazione italiana del PPE-DE inopportuni ed assolutamente fuori contesto, in quanto si riferiscono a tematiche che esulano dal campo di applicazione della direttiva, trattandosi di questioni di competenza degli Stati membri, quali pubblica sicurezza, legalità e diritto di famiglia."


L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

 

AMBIENTE

 

PIÙ PRODOTTI CON L'ECOLABEL, INCLUSI (FORSE) I CIBI BIO
Doc. A6-0105/2009

Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un sistema per il marchio comunitario di qualità ecologica (Ecolabel)
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 2.4.2009 - Votazione: 2.4.2009

Il Parlamento ha adottato un regolamento che semplifica le norme sul marchio europeo di qualità ecologica per promuovere l'ulteriore riduzione degli effetti negativi di consumo e produzione su ambiente, salute e clima. L'Ecolabel potrà applicarsi a tutti i prodotti e servizi, inclusi eventualmente i cibi biologici, ma non ai medicinali e ai prodotti tossici. I criteri per ottenere il marchio non dovranno causare un onere sproporzionato per le PMI, le quali beneficeranno di tasse d'uso ridotte.

Sulla base di un maxiemendamento di compromesso negoziato con il Consiglio dal relatore, il Parlamento ha adottato - con 633 voti favorevoli e 18 contrari - un regolamento volto ad aggiornare e semplificare le disposizioni sul marchio europeo di qualità ecologica, l’Ecolabel, il cui obiettivo è ridurre le ripercussioni negative del consumo e della produzione sull'ambiente, sulla salute, sul clima e sulle risorse naturali. Attraverso l'uso volontario del marchio istituito nel 1992, il cui logo è rappresentato da un fiore, s'intendono promuovere presso i consumatori i prodotti che presentano elevate prestazioni ambientali. Il regolamento entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

Requisiti per potersi fregiare dell'Ecolabel
I criteri generali dell'Ecolabel, che definiscono i requisiti ambientali che un prodotto deve rispettare per potersi dotare del marchio, devono essere basati sulla prestazione ambientale dei prodotti. Vanno determinati inoltre «su base scientifica e considerando l'intero ciclo di vita dei prodotti». A tale fine devono tenere conto degli impatti ambientali più significativi, «in particolare le ripercussioni a livello di cambiamenti climatici, natura e biodiversità, consumo di energia e di risorse, produzione di rifiuti, emissioni in tutti i comparti ambientali, inquinamento dovuto ad effetti fisici e uso e rilascio di sostanze pericolose».
Deve anche essere presa in considerazione «la sostituzione delle sostanze pericolose con sostanze più sicure, in sé e per sé ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione, ove ciò sia tecnicamente fattibile». Vanno anche valutate le possibilità di ridurre gli impatti ambientali «grazie alla durata dei prodotti e alla loro riutilizzabilità». Ove opportuno, si tiene conto degli aspetti sociali ed etici, facendo ad esempio riferimento alle norme e ai codici di condotta OIL. Nell'elaborazione dei criteri, inoltre, si dovrà tenere conto per quanto possibile del principio «della riduzione degli esperimenti sugli animali».
La Commissione, entro nove mesi dalla consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (CUEME), dovrà adottare provvedimenti per stabilire criteri specifici per il marchio di qualità ecologica da assegnare a ogni gruppo di prodotti, da pubblicare poi nella Gazzetta ufficiale, prestando attenzione «a non introdurre misure la cui attuazione potrebbe comportare un onere amministrativo ed economico sproporzionato per le PMI». Il CUEME è composto dai rappresentanti degli organismi competenti di tutti gli Stati membri e dai rappresentanti delle altre parti interessate (produttori, fabbricanti, dettaglianti, fornitori di servizi, grossisti, importatori, nella fattispecie le PMI, organizzazioni ambientaliste e associazioni dei consumatori).

Campo d'applicazione più vasto
L'Ecolabel è attualmente assegnato a 26 gruppi di prodotti e servizi, tra cui gli elettrodomestici, i prodotti per la pulizia, i materassi, le forniture per ufficio, i prodotti per il giardinaggio, i prodotti per il fai da te e i servizi di ricettività turistica. Ad oggi sono inoltre circa 500 le imprese che producono prodotti Ecolabel, per un fatturato totale di oltre 1 miliardo di euro l'anno. Ritenendo tale somma «estremamente ridotta» rispetto al potenziale mercato UE, la Commissione ha proposto una revisione del vigente regolamento al fine di ampliare il numero di gruppi di prodotti che possono dotarsi del marchio.
Pertanto, il regolamento si applicherà «a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito». Ma non ai medicinali per uso umano né a quelli per uso veterinario. Il marchio di qualità ecologica, inoltre, non potrà essere assegnato a prodotti contenenti sostanze o preparati/miscele classificati come tossici, pericolosi per l'ambiente, cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione. Tuttavia, per determinate categorie di prodotti contenenti tali sostanze la Commissione potrà adottare misure di deroga, ma «solo qualora non sia tecnicamente fattibile sostituirli in quanto tali ovvero mediante l'utilizzo di materiali diversi o mediante modifiche a livello della progettazione». Nessuna deroga, però, potrà essere concessa a prodotti di questo tipo, soggetti a autorizzazione in forza al regolamento REACH, presenti in miscele o in un articolo in concentrazioni superiori allo 0,1% (p/p).
Il regolamento prevede che, prima di elaborare criteri Ecolabel per gli alimenti e i mangimi, la Commissione dovrà realizzare uno studio, entro il 31 dicembre 2011, volto a esplorare se sia fattibile stabilire criteri affidabili relativi alle prestazioni ambientali durante l'intero ciclo di vita dei prodotti in questione, inclusi quelli della pesca e dell'acquacoltura. Detto studio dovrebbe esaminare con particolare attenzione l'impatto di eventuali criteri Ecolabel sugli alimenti, sui mangimi e sui prodotti agricoli biologici non trasformati. Esso dovrebbe valutare la possibilità di assegnare il marchio Ecolabel «solo ai prodotti certificati come biologici», per evitare confusioni per i consumatori. Alla luce dei risultati di tale studio, la Commissione deciderà «se è fattibile elaborare criteri Ecolabel per alimenti e mangimi e, in caso affermativo, per quali gruppi di tali prodotti».

Tassa di deposito e diritti annuali per l'uso del marchio
L'uso del marchio di qualità ecologica è subordinato al versamento di una tassa di deposito della domanda compresa tra 200 e 1.200 euro. Ma il regolamento precisa che nel caso delle PMI non deve superare 600 euro, mentre per le microimprese non può andare oltre 350 euro. La tassa di deposito, inoltre, è ridotta del 20 % per i richiedenti che siano già in possesso di una certificazione secondo le norme EMAS e/o ISO 14001, a determinate condizioni. L'organismo competente, poi, può imporre a ogni richiedente cui sia stato assegnato una marchio di qualità ecologica il versamento di diritti annuali fino a 1.500 euro per l'utilizzazione del marchio. Nel caso delle PMI, l'importo massimo non deve però superare 750 euro, mentre per le microimprese, non potrà oltrepassare 350 euro.

Sorveglianza del mercato e controllo dell'uso dell'Ecolabel
Oltre a semplificare la procedura per la richiesta e l'assegnazione dell'Ecolabel, il regolamento precisa che «è vietata qualsiasi forma di pubblicità falsa o ingannevole, o l'uso di etichette o simboli atti ad ingenerare confusione con il marchio comunitario». Gli organismi competenti nazionali, dovranno anche verificare «a cadenza regolare» che i prodotti con il marchio siano conformi ai criteri relativi all'Ecolabel.
Se del caso, potranno effettuare tali verifiche anche in seguito a denunce o sotto forma di controlli casuali. Inoltre, l'utilizzatore del marchio Ecolabel dovrà consentire all'organismo competente di svolgere tutte le indagini necessarie a monitorare il suo costante rispetto dei criteri applicabili al gruppo di prodotti, autorizzando anche l'accesso ai locali nei quali viene fabbricato il prodotto. Qualora venisse rilevato che un prodotto marchiato Ecolabel non rispetta i criteri stabiliti o che il marchio non viene usato come previsto dall'articolo, l'organismo potrebbe vietarne l'uso.

Un piano d'azione per la promozione dell'Ecolabel
Per sostenere lo sviluppo del sistema Ecolabel, gli Stati membri e la Commissione dovranno concordare, in collaborazione con il CUEME, un piano d'azione specifico per promuovere l'uso del marchio comunitario mediante azioni di sensibilizzazione e campagne d'informazione ed educazione del pubblico rivolte a consumatori, produttori, fabbricanti, fornitori di servizi, acquirenti pubblici, venditori all'ingrosso e al dettaglio, nonché al pubblico in generale. Ma anche attraverso la promozione della diffusione del sistema, in particolare presso le PMI. E' anche precisato che l'Ecolabel potrà essere promosso tramite il suo sito internet, fornendo in tutte le lingue UE informazioni di base e su dove è possibile acquistare i prodotti che ne sono muniti.

Nel dibattito è intervenuta AMALIA SARTORI (PPE/DE-I) Vicepresidente della Delegazione italiana di Forza Italia-P nel Gruppo del PPE/DE:

"Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che il dibattito che c’è stato questa mattina fino a questo momento ha messo in evidenza, come attorno a questo tema ci sia stato grande lavoro e grande condivisione. Il fatto che, probabilmente, EMAS, dopo aver sentito anche il Consiglio si possa chiudere con un accordo in prima lettura e con un solo trilogo, significa proprio questo. E allora, cosa dobbiamo dire e aggiungere a quello che è già stato detto? EMAS ed Ecolabel sono sicuramente strumenti per promuovere le scelte consapevoli, da un lato delle imprese, delle associazioni, delle istituzioni e, dall’altro, dei consumatori. Si deve però migliorare la comunicazione, l’hanno detto molti colleghi che hanno parlato prima di me; lo ribadisco anch’io, perché penso che questo sia il passaggio essenziale.
Abbiamo difatti un sistema internazionale ISO che è conosciuto da tutti, lo testimonia il numero dei registrati. Come Unione europea dobbiamo far capire alle imprese perché scegliere il sistema europeo invece di quello internazionale. Aumentare la consapevolezza ambientale di tutti attraverso il coinvolgimento di sole 4.000-5.000 imprese nell'Unione europea come è avvenuto finora, non è un buon risultato e noi dobbiamo migliorarlo e per migliorarlo serve soprattutto informazione, informazione, informazione.
I comuni, per esempio, non lo sanno che potrebbero essere certificati EMAS dando un grande esempio; oppure forse sicuramente le comunicazioni sono arrivate negli uffici ma non sono ancora penetrate nella mente e nella consapevolezza dei nostri amministratori. Quindi EMAS prevede più partecipazione. I dipendenti di un’organizzazione con EMAS partecipano tutti al miglioramento delle performance ambientali: usare meno acqua, usare meglio l’energia, differenziare i rifiuti. Questo dovrebbe diventare un obiettivo da raggiungere, in primis, per coloro che possono essere esempio per gli altri, e poi secondo, per chi ritiene che dall’usare questo metodo può trarre vantaggi per se stessi, le aziende, per la comunità, i nostri consumatori che si sentono più garantiti."


L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:

 

ALTRI DOCUMENTI APPROVATI

 

COMMERCIO INTERNAZIONALE

SVILUPPO REGIONALE

AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE