DAL PARLAMENTO EUROPEO
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STRASBURGO - SESSIONE 21 - 24 APRILE 2009
ISTITUZIONI |
TERREMOTO IN ABRUZZO: OMAGGIO ALLE VITTIME E DIBATTITO IN AULA
Aprendo la sessione, il Presidente Pöttering ha espresso le condoglianze alle vittime del terremoto e ai loro familiari, e ha invitato i colleghi a osservare un minuto di silenzio. L'Aula ha poi accolto la richiesta dell'UEN di tenere - mercoledì pomeriggio - un dibattito con la Commissione sulle conseguenze del sisma e sul ruolo dell'UE. Il Parlamento ha anche approvato una dichiarazione scritta sulla violenza contro le donne.
Prima di avviare i lavori della seduta, il Presidente HANS-GERT PÖTTERING ha rilevato che il terremoto verificatesi in Abruzzo - «il più grave degli ultimi decenni in Italia» - ha provocato 295 morti, colpendo in particolare L'Aquila. Dicendosi «sconvolto» per le tragiche conseguenze del sisma, ha sottolineato che oltre 40.000 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case e che una casa su tre è stata distrutta o gravemente danneggiata. In nome del Parlamento, ha quindi rivolto le condoglianze e solidarietà alle vittime e a tutti coloro che sono stati colpiti dal terremoto. I deputati hanno quindi osservato un minuto di silenzio.
Nell'ambito della decisione sull'ordine del giorno definitivo della sessione, l'Aula ha accolto la richiesta di Roberta Angelilli, in nome del suo gruppo, di introdurre un dibattito con la Commissione sulle conseguenze del terremoto e sul ruolo dell'UE. La proposta è stata anche sostenuta, in nome del suo gruppo, da Gianni Pittella.
TRASPORTI |
PIÙ DIRITTI PER CHI VIAGGIA IN AUTOBUS
Doc. A6-0250/2009
Relatore Gabriele Albertini (PPE/DE, IT)
Relazione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 22.4.2009 - Votazione: 23.4.2009
Il Parlamento si è pronunciato su una proposta legislativa che stabilisce un quadro comunitario sui diritti dei passeggeri di autobus nel trasporto nazionale e internazionale. Fissa gli obblighi dei vettori, compresi gli indennizzi, in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o danneggiamento dei bagagli e decesso o lesioni dei passeggeri. Sancisce i diritti dei disabili, incluso quello all'assistenza, e intende garantire l'informazione dei passeggeri e la possibilità di reclamare.
Con riguardo al rapporto passeggeri-chilometro, il trasporto effettuato con autobus rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre nell'UE e - dopo l'automobile privata (82,8%) - costituisce il principale mezzo di trasporto di persone (8,3% di tutti i modi di trasporto). Il settore è protagonista di una crescita costante dell'ordine del 5,8% tra il 1995 e il 2004, passando dai 474 ai 502 milioni di persone trasportate. Il volume di viaggiatori che utilizzano il trasporto internazionale con autobus si aggira intorno ai 72,8 milioni di persone all'anno. Attualmente, però, non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e alla composizione delle controversie tra i viaggiatori e le imprese di trasporto e vi sono notevoli differenze tra le norme sulla responsabilità delle imprese di trasporto.
Approvando con 557 voti favorevoli, 30 contrari e 23 astensioni la relazione di Gabriele Albertini (PPE/DE, IT), il Parlamento accoglie con favore la proposta della Commissione volta a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus allo scopo di migliorare l'attrattiva e la fiducia del pubblico in questo tipo di trasporto e istituire pari condizioni di concorrenza tra i vettori dei vari Stati membri e fra i diversi modi di trasporto. Presenta però numerosi emendamenti volti soprattutto a rafforzare i diritti dei passeggeri. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura.
Il regolamento si applicherebbe «al trasporto di passeggeri effettuato da autolinee mediante servizi regolari». A determinate condizioni, d'altro canto, gli Stati membri possono escludere taluni servizi di trasporto urbano e suburbano.
Responsabilità nel caso di cancellazione e ritardo prolungato
La proposta stabilisce che un vettore è responsabile delle cancellazioni e dei ritardi alla partenza superiori a due ore. I deputati suggeriscono di aggiungere i casi di "overbooking". Precisano poi che la responsabilità sarebbe imputabile unicamente se cancellazione e ritardi derivano da circostanze a esso non controllabili, che non includono però gli ingorghi e i controlli di frontiera. In questi casi, il vettore dovrebbe offrire ai passeggeri - «senza costi aggiuntivi», aggiungono i deputati - servizi di trasporto alternativi.
Dovrebbe inoltre rimborsare il prezzo del biglietto ai passeggeri coinvolti che non accettano servizi alternativi. Secondo i deputati, oltre al rimborso del viaggio, i passeggeri dovrebbero avere anche diritto a un indennizzo del 50% prezzo del biglietto - da ricevere entro un mese dalla domanda - se il vettore non è in grado di offrire servizi alternativi. Un indennizzo del 50%, inoltre, andrebbe corrisposto anche ai passeggeri che decidono di proseguire il viaggio con i servizi alternativi offerti.
Altri emendamenti propongono l'introduzione di un'assistenza supplementare "in natura", imponendo ai vettori di offrire pasti e bevande in rapporto al tempo di attesa e, qualora fosse necessario un pernottamento prima di poter proseguire il viaggio, la sistemazione in albergo o il trasporto fra la stazione e un luogo dove passare la notte. Inoltre, nei casi in cui l'autobus fosse inutilizzabile, ai passeggeri dovrà essere offerto il trasporto verso «un idoneo punto di attesa e/o una stazione di autobus da cui il viaggio possa proseguire».
I deputati propongono poi di addossare al vettore la responsabilità per i ritardi superiori a due ore dovuti a negligenza e colpa del conducente o a un guasto tecnico del veicolo. In tali casi, i passeggeri coinvolti dovrebbero avere il diritto di ricevere un indennizzo pari al 50% del prezzo del biglietto e all'assistenza "in natura" già descritta.
Responsabilità per lo smarrimento e il danneggiamento del bagaglio
I deputati sostengono la proposta di attribuire al vettore la responsabilità per lo smarrimento o il danneggiamento del bagaglio posto sotto la sua custodia, prevedendo un indennizzo massimo di 1.800 euro per passeggero. Concordano inoltre nel considerare i vettori responsabili - fino a 1.300 euro - della perdita totale o parziale o del danno degli effetti personali che il viaggiatore portava sulla sua persona o come bagagli a mano in caso di incidenti a essi imputabili. I vettori non potranno però essere ritenuti responsabili qualora il danno sia dovuto a un errore o a alla negligenza del passeggero.
Responsabilità in caso di decesso e lesioni dei passeggeri
Il vettore sarebbe responsabile della perdita o dei danni risultanti dal decesso o dalle lesioni personali subite dai passeggeri a causa di incidenti verificatisi durante il servizio di trasporto con autobus e avvenuti mentre il passeggero si trovava all'interno del veicolo o al momento di salirvi o discendervi. La responsabilità - extracontrattuale, precisano i deputati - del vettore per i danni non può essere soggetta «ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, convenzioni o contratti». Per tutti i danni fino al limite di 220.000 euro per passeggero, inoltre, il vettore non dovrebbe poter escludere o limitare la propria responsabilità se dimostra di aver esercitato la diligenza prescritta dal regolamento. Un emendamento, specifica che ciò vale «a meno che l'importo totale del risarcimento complessivo richiesto ecceda l'importo per il quale è richiesta l'assicurazione obbligatoria». Nel qual caso la responsabilità sarebbe limitata a questo importo.
D'altro canto, il vettore non dovrebbe essere ritenuto responsabile qualora l'incidente fosse causato da circostanze estranee all'esercizio dei servizi di trasporto con autobus. Lo stesso vale nel caso in cui, nonostante la diligenza richiesta, il vettore non avrebbe potuto evitare l'incidente o ovviare alle sue conseguenze. Non lo sarebbe nemmeno qualora l'incidente fosse dovuto a colpa o negligenza del passeggero.
I deputati sostengono la proposta secondo cui, in caso di morte del passeggero, il risarcimento dei danni a fronte della responsabilità dovrebbe comprendere le spese necessarie conseguenti al decesso, in particolare quelle del trasporto della salma e delle esequie e, se la morte non è sopravvenuta immediatamente, il risarcimento dei danni per le lesioni fisiche e psichiche subite. Inoltre, se con la morte del passeggero vengono private del loro sostentamento persone verso le quali aveva un'obbligazione alimentare, queste persone dovranno essere egualmente indennizzate per la perdita. In caso di lesioni personali o di ogni altro pregiudizio all'incolumità fisica o psichica del passeggero, invece, il risarcimento dei danni dovrebbe comprendere le spese necessarie, in particolare quelle relative alle cure e al trasporto, la riparazione del danno causato, sia per l'incapacità lavorativa totale o parziale sia per l'accrescimento dei bisogni.
In caso di morte o lesioni, inoltre, il vettore dovrebbe procedere (entro 15 giorni) ai pagamenti anticipati necessari - di minimo 21.000 euro - per soddisfare le immediate esigenze economiche proporzionalmente al danno. Un emendamento precisa che ciò dovrebbe avvenire solo se esistono «ragionevoli indizi che le cause sono imputabili al vettore» e qualora il passeggero non sia coperto da alcuna polizza di assicurazione di viaggio. Anche se il pagamento anticipato «non costituisce riconoscimento di responsabilità».
Diritti delle persone con disabilità e delle persone a mobilità ridotta
La proposta impone a vettori, venditori di biglietti e operatori turistici di non rifiutare, per motivi di disabilità o di mobilità ridotta, la prenotazione per un servizio di trasporto o di emettere un biglietto, né l'imbarco di una persona con disabilità o a mobilità ridotta. Le prenotazioni e i biglietti dovrebbero poi essere offerti alle persone con disabilità e a mobilità ridotta «senza oneri aggiuntivi». Tuttavia, potrebbero derogare a questa disposizione se la struttura dei veicolo rende fisicamente impossibile l'imbarco, oppure - chiedono i deputati - se il veicolo o le infrastrutture non sono attrezzati in modo tale da garantire la sicurezza. Ma in questi casi, dovrebbero compiere «ragionevoli sforzi» per proporre un'alternativa accettabile. Alla persona con disabilità o a mobilità ridotta cui sia stato rifiutato l'imbarco a causa della sua situazione, inoltre, andrebbe offerta la scelta tra il diritto al rimborso o ad altri servizi di trasporto ragionevoli fino al luogo di destinazione con durata comparabile.
I deputati sostengono la proposta secondo cui sarebbe responsabilità dei gestori delle stazioni di autobus e dei vettori «prestare gratuitamente alle persone con disabilità o a mobilità ridotta un'adeguata assistenza», prima, durante e dopo il viaggio. Precisano peraltro che tale assistenza va adeguata alle esigenze individuali. Il passeggero dovrà però notificare la sua richiesta di assistenza almeno 24 ore prima del viaggio (contro le 48 proposte dalla Commissione).
Il diritto all'informazione e al reclamo
I gestori dei terminali e i vettori dovrebbero fornire ai passeggeri informazioni adeguate per tutto il viaggio, nel formato più appropriato. Particolare attenzione andrebbe prestata alle esigenze delle persone con disabilità o a mobilità ridotta. I vettori e i gestori delle stazioni degli autobus, inoltre, dovrebbero provvedere affinché ai passeggeri siano fornite informazioni adeguate e comprensibili in merito ai loro diritti.
I vettori sarebbero anche tenuti a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami per i diritti e gli obblighi contemplati dal regolamento. Un emendamento chiede loro di pubblicare ogni anno una relazione in cui figurino il numero e l'oggetto dei reclami ricevuti, il numero medio di giorni per rispondervi e le misure correttive adottate.
L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:
SANITÀ PUBBLICA |
VERSO UN QUADRO UE PER LE CURE MEDICHE ALL'ESTERO
Doc. A6-0233/2009
Relazione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera
Procedura: Codecisione, prima lettura - Dibattito: 23.4.2009 - Votazione: 23.4.2009
Il Parlamento si è pronunciato sulla proposta di direttiva volta a istituire un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE. I deputati propongono numerose modifiche volte a precisare le competenze nazionali, specie in materia etica, e a chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi delle spese. Intendono anche garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti, agevolando loro la presentazione di denunce e istituendo un mediatore europeo.
Approvando con 297 voti favorevoli, 120 contrari e 152 astensioni la relazione, il Parlamento avanza numerosi emendamenti alla proposta di direttiva che istituisce un quadro comunitario in tema di assistenza sanitaria transfrontaliera all'interno dell'UE volti soprattutto a precisare le competenze nazionali nell'ambito della prestazione dei servizi sanitari, chiarire e rafforzare le norme sui rimborsi dei costi delle prestazioni e garantire la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della prossima legislatura. La proposta della GUE/NGL di respingere in toto la direttiva è stata bocciata dall'Aula con 129 voti favorevoli, 452 contrari e 8 astensioni.
Basata su talune sentenze della Corte di giustizia UE, la proposta della Commissione intende chiarire i diritti dei pazienti a ottenere cure in uno Stato membro diverso da quello d'origine e il livello dei rimborsi delle spese sanitarie, fissa principi comuni a tutti i sistemi sanitari dell'UE e istituisce un quadro per la cooperazione europea in settori quali il riconoscimento delle prescrizioni mediche rilasciate in altri paesi. Parallelamente, resterebbero in vigore l'attuale quadro e tutti i principi relativi al coordinamento dei regimi di sicurezza sociale (compreso il diritto del paziente di essere assistito in un altro Stato membro in condizioni di parità con i residenti), nonché l'attuale tessera europea di assicurazione malattia.
Diversi emendamenti adottati dall'Aula sono volti a precisare che la direttiva si applica ai pazienti e alle loro mobilità all'interno dell'UE e non, come indicato dalla proposta della Commissione, alla prestazione transfrontaliera di cure sanitarie (anche temporanea) e alla mobilità dei professionisti della sanità. Più in particolare, il concetto di "assistenza sanitaria" dovrebbe abbracciare «esclusivamente il ricorso all'assistenza sanitaria in uno Stato membro diverso da quello in cui il paziente risulta persona assicurata», e si tratta quindi della cosiddetta «mobilità del paziente». Altri emendamenti, suggeriscono di escludere dal campo d'applicazione della direttiva i servizi di assistenza di lunga durata prestati allo scopo di sostenere le persone nei compiti quotidiani e di routine (come quelli per gli anziani), così come i trapianti di organi che, «in considerazione della loro specifica natura», dovranno essere disciplinati da un atto legislativo distinto.
I deputati chiariscono poi che la direttiva deve rispettare appieno le competenze nazionali relative all'organizzazione e alla prestazione dell'assistenza sanitaria. E, in proposito, sottolineano che la direttiva «non pregiudica la facoltà di ciascuno Stato membro di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Nessuna sua disposizione, inoltre, «deve essere interpretata in moda tale da compromettere le fondamentali scelte etiche degli Stati membri», in particolare per quanto riguarda l'eutanasia, i test sul DNA e la fecondazione in vitro, senza pregiudicare quindi la facoltà di ogni Stato membro «di decidere il tipo di assistenza sanitaria che ritiene opportuno». Agli Stati membri poi dev'essere riconosciuta la possibilità di organizzare i propri sistemi di assistenza sanitaria e sicurezza sociale a livello regionale e locale.
La direttiva impone allo Stato membro di affiliazione di non impedire a una persona assicurata di recarsi in un altro Stato membro per avvalersi dell'assistenza sanitaria «qualora le cure in questione siano comprese tra le prestazioni ... cui ha diritto» in forza alle norme nazionali. Lo Stato membro di affiliazione dovrà inoltre rimborsare i costi che sarebbero stati coperti dal suo sistema obbligatorio di sicurezza sociale se la medesima o analoga assistenza sanitaria fosse stata erogata sul suo territorio. I deputati concordano con questa impostazione, ma precisano che le spese, oltre che alla persona assicurata, possono anche essere rimborsate allo Stato membro di cura. Fermo restando che spetta allo Stato membro di affiliazione determinare quale assistenza sanitaria sia pagata indipendentemente da dove viene prestata, un emendamento propone che ogni rifiuto di rimborso deve essere giustificato da un punto di vista medico. Gli Stati membri dovranno inoltre dotarsi di un sistema trasparente per il calcolo dei costi dell'assistenza sanitaria prestata in un altro paese UE, basato su criteri obiettivi, non discriminatori e preventivamente noti.
Inoltre, il Parlamento propone di concedere ai pazienti affetti da malattie rare il diritto di accesso all'assistenza sanitaria e di ottenere il rimborso «anche se il trattamento in questione non è tra le prestazioni previste dalla legislazione dello Stato membro di affiliazione». D'altro lato, un emendamento consente agli Stati membri di decidere di coprire altri costi collegati, come ad esempio il trattamento terapeutico e le spese di viaggio e di soggiorno. A determinate condizioni, poi, dovrebbero essere rimborsati i costi supplementari che potrebbero subire i disabili a causa del loro stato.
La proposta di direttiva consente allo Stato membro d'affiliazione di prevedere un sistema di autorizzazione preventiva per il rimborso da parte del suo sistema di sicurezza sociale dei costi delle cure ospedaliere prestate in un altro Stato membro, ma purché siano rispettate determinate condizioni. Ad esempio, quando le cure sanitarie sarebbero state prese a carico del proprio sistema di sicurezza sociale se fossero state fornite sul suo territorio, oppure se vi è il rischio di compromettere l'equilibrio finanziario del proprio sistema di sicurezza sociale. Il Parlamento accoglie tale impostazione, ma propone che la definizione di cure ospedaliere sia stabilita dallo Stato membro di affiliazione, e non dalla Commissione. Precisa inoltre che il sistema di autorizzazione non deve rappresentare «un ostacolo alla libera circolazione delle persone». Un emendamento chiede inoltre di esentare dall'autorizzazione preventiva i pazienti affetti da patologie potenzialmente letali che sono in lista d'attesa per terapie nel proprio Stato membro e che abbiano urgente necessità di assistenza.
D'altro lato, per evitare l'incertezza dei pazienti in merito ai rimborsi, il Parlamento propone di garantire loro il diritto di richiedere un'autorizzazione preventiva e di conoscere in anticipo l'importo che sarà loro corrisposto. La conferma scritta di ciò dovrebbe quindi poter essere presentata all'ospedale in cui sono somministrate le cure, che pertanto otterrebbe direttamente il rimborso dallo Stato membro di affiliazione. Quest'ultimo, secondo i deputati, dovrebbe inoltre assicurare ai pazienti che hanno ottenuto un'autorizzazione preventiva che sarà loro richiesto di effettuare solo i pagamenti anticipati o supplementari al sistema sanitario e/o agli operatori dello Stato membro ospitante, «nella misura in cui tali pagamenti verrebbero richiesti» in quello di affiliazione. Un altro emendamento chiede alla Commissione di realizzare, entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva, uno studio di fattibilità riguardo alla creazione di una stanza di compensazione al fine di agevolare i rimborsi transfrontalieri delle spese.
Diversi emendamenti sono tesi a rafforzare la sicurezza, l'informazione e i diritti dei pazienti. Il Parlamento, ad esempio, propone di istituire la figura del Mediatore europeo dei pazienti, incaricato di esaminare le denunce in materia di autorizzazione preventiva e di rimborso delle spese o dei danni. Chiede poi che gli Stati membri di affiliazione offrano al paziente un mezzo per effettuare denunce e che gli siano riconosciuti strumenti di tutela e risarcimento del danno subìto a causa delle cure ricevute. Dovrebbero inoltre far sì che gli standard di qualità e sicurezza dello Stato membro ospitante siano resi pubblici in un linguaggio accessibile e in un formato chiaro, e contemplare il diritto alla continuità delle cure, in particolare tramite la trasmissione dei dati medici pertinenti. In caso di complicazioni, sarebbero inoltre tenuti a coprire i costi risultanti dall'assistenza prestata all'estero. I deputati accolgono poi con favore l'istituzione di "punti di contatto nazionali", precisandone i compiti a tutela dei pazienti.
Infine, per quanto riguarda le cure non ospedaliere, il Parlamento accoglie l'idea della Commissione secondo cui lo Stato membro di affiliazione non può subordinare all'autorizzazione preventiva il rimborso dei costi delle cure prestate in un altro Stato membro «qualora il suo sistema di sicurezza sociale si sarebbe fatto carico dei costi di queste cure se esse fossero state prestate sul suo territorio». Facendo riferimento a una sentenza della Corte di giustizia, aggiunge però che lo stesso vale per l'acquisto in un altro Stato membro di prodotti inerenti alle cure stesse.
Nel dibattito è intervenuto, in qualità di relatore per parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, ILES BRAGHETTO (PPE/DE-I) Presidente della Delegazione italiana UDC-SVP nel Gruppo del PPE/DE:
"Signor Presidente, onorevoli colleghi, come possiamo definire questa direttiva? Un’opportunità per i pazienti, per scegliere una cura adeguata e un accesso rapido ai servizi; un’opportunità per i sistemi sanitari regionali, per accrescere la qualità e l’efficacia del proprio servizio sanitario; un’opportunità di maggiore integrazione europea nel settore dei servizi alla persona. Reti di riferimento europeo, standard sulle tecnologie, sviluppo della telemedicina, svilupperanno cooperazioni transfrontaliere già in corso.
Ciò richiede un sistema informativo adeguato, un monitoraggio sulla qualità e sull’efficienza delle strutture sanitarie, una garanzia sulla deontologia professionale degli operatori sanitari, una modalità non burocratica di regolare la mobilità transfrontaliera. La direttiva corrisponde in maniera equilibrata a tali esigenze."
PAZIENTI PIÙ TUTELATI DALLE INFEZIONI CONTRATTE IN OSPEDALE
Doc. A6-0239/2009
Relatrice Amalia Sartori (PPE-DE, IT)
Relazione sulla proposta di raccomandazione del Consiglio sulla sicurezza dei pazienti, comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali
Procedura: Consultazione - Dibattito: 23.4.2009 - Votazione: 23.4.2009
Il Parlamento si è pronunciato su una proposta di raccomandazione agli Stati membri che suggerisce una serie di misure volte a prevenire e lottare contro infezioni, errori medici e complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. I deputati propongono di fissare un obiettivo di riduzione del 20%, entro il 2015, di tali eventi sfavorevoli e chiedono di rafforzare la formazione degli operatori e la consapevolezza dei pazienti sui rischi e sui diritti in caso di incidenti.
Si stima che negli Stati membri dell'UE una quota compresa tra l'8% e il 12% dei pazienti ricoverati presso ospedali soffrono di "eventi sfavorevoli" (incidenti che comportano un pregiudizio per il paziente) mentre ricevono cure sanitarie, ossia un numero compreso tra 6,7 e 15 milioni di pazienti ospedalizzati ed oltre 37 milioni di pazienti che hanno richiesto cure sanitarie primarie. Fra gli eventi sfavorevoli più frequenti vi sono le infezioni nosocomiali, gli errori legati ai farmaci e le complicazioni che si verificano durante o dopo un intervento chirurgico. Se alcuni di essi sono correlati ai rischi intrinseci agli interventi o farmaci necessari, altri sono invece provocati da errori medici potenzialmente evitabili. Si ritiene inoltre che le infezioni nosocomiali (ICA) colpiscano in media un paziente su venti, ossia ogni anno 4,1 milioni di pazienti nell'Unione europea, e che circa 37.000 decessi siano dovuti ogni anno alle conseguenze di tale infezione.
Alla luce di questi dati, la Commissione europea ha presentato una comunicazione e una proposta di raccomandazione che suggeriscono una serie di azioni da attuare a livello nazionale o europeo (o in combinazione tra i due livelli), comprese la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali. L'obiettivo dell'iniziativa consiste nel proteggere i cittadini dell'Unione europea dai danni evitabili nel settore delle cure sanitarie incoraggiando gli Stati membri ad adottare adeguate strategie per la prevenzione e la lotta contro gli eventi sfavorevoli nel settore delle cure sanitarie, comprese le infezioni nosocomiali, e nel migliorare la fiducia dei cittadini riguardo alla sufficienza, all'adeguatezza e alla comprensibilità delle informazioni sul livello di sicurezza e sulla possibilità di presentare ricorsi nel quadro dei sistemi sanitari UE.
Il Parlamento è solo consultato sulla proposta di raccomandazione (che dovrà essere adottata dal Consiglio dei Ministri UE) ma - approvando la relazione di Lia Sartori (PPE/DE, IT) con 521 voti favorevoli, 6 contrari e 5 astensioni - non rinuncia a suggerire numerosi emendamenti volti a rafforzare ulteriormente la tutela non solo dei pazienti, ma anche degli operatori sanitari. Inoltre, un emendamento chiede di fissare un obiettivo preciso di riduzione del numero di persone colpite ogni anno da infezioni nosocomiali nell'UE: il 20% entro il 2015, che corrisponde a 900.000 casi l'anno. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero dotarsi degli strumenti opportuni.
La Commissione raccomanda ai governi di sostenere la creazione e lo sviluppo di politiche e programmi nazionali, nonché di informare cittadini e pazienti e metterli in grado di agire attivamente al fine di assicurare la loro libertà di scelta e di decisione. A quest'ultimo proposito, i deputati chiedono di fornire ai pazienti le informazioni riguardo al rischio derivante dalle cure e all'avvio di procedure giudiziarie intese a facilitare la richiesta di indennizzi per danni alla salute, «anche nei confronti delle aziende farmaceutiche».
La raccomandazione propone inoltre agli Stati membri di creare o rafforzare sistemi di segnalazione e di apprendimento relativi agli eventi sfavorevoli, al fine di fornire informazioni adeguate sulla portata, i tipi e le cause di errori, eventi sfavorevoli e situazioni che hanno quasi provocato degli incidenti. I deputati chiedono di indicare anche l'identità delle persone responsabili e di garantire che tra le autorità sanitarie nazionali avvenga uno scambio di informazioni confidenziali sul personale sanitario riconosciuto colpevole di negligenza o di errori professionali. Ma anche di fornire una formazione adeguata a tutto il personale sanitario per consentirgli di utilizzare la tecnologia medica «in modo appropriato».
Gli Stati membri dovrebbero poi classificare, codificare e misurare in maniera adeguata la sicurezza dei pazienti, cooperando con la Commissione europea, e condividere conoscenze, esperienze e le migliori pratiche a livello europeo.
La Commissione raccomanda inoltre agli Stati membri di adottare e attuare una strategia nazionale per la prevenzione e la lotta contro le infezioni nosocomiali. A tale proposito, i deputati chiedono di introdurre efficaci meccanismi di valutazione del rischio e di prevedere un'adeguata tutela del personale sanitario attraverso vaccinazioni, profilassi post-esposizione, screening diagnostici di routine e utilizzo di tecnologie di protezione dalle esposizioni. Propongono inoltre di aumentare l'efficacia della prevenzione degli istituti di lungodegenza e riabilitazione. A loro parere, occorre poi garantire il massimo livello di pulizia, igiene e, ove necessario, asepsi di tutto il materiale destinato a venire a contatto con i pazienti, ed è necessario promuovere l'igiene delle mani tra il personale sanitario. Un altro emendamento chiede di informare il centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie in merito all'insorgere di ogni infezione nosocomiale che interessi un numero significativo di pazienti. I deputati, inoltre, propongono di condurre campagne d'informazione destinate all'opinione pubblica e al personale sanitario con l'obiettivo di ridurre le prassi che comportano una resistenza antimicrobica.
La Commissione si propone di elaborare, entro tre anni, una relazione che valuti l'impatto della raccomandazione e analizzi in quale misura le azioni proposte abbiano funzionato e se sono necessarie ulteriori disposizioni. I deputati, le chiedono inoltre di individuare anche i punti in cui le vigenti norme giuridiche comunitarie potrebbero essere rafforzate per migliorare la sicurezza dei pazienti, ad esempio garantendo che, in caso di trasferimento degli operatori sanitari in un altro paese europeo, le autorità di regolazione delle professioni sanitarie si scambino informazioni sulle procedure disciplinari concluse o ancora in corso nei confronti di singole persone e non solo sulle loro qualifiche originarie. La invitano inoltre a elaborare un documento destinato ai pazienti sulla prevenzione delle infezioni nosocomiali, sulla scorta della Guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.
AZIONE EUROPEA NEL SETTORE DELLE MALATTIE RARE
Doc. A6-0231/2009
Relazione sull'azione europea nel settore delle malattie rare
Procedura: Consultazione - Dibattito: 23.4.2009 - Votazione: 23.4.2009
Il Parlamento europeo ha approvato con 383 voti a favore, 116 contrari e 15 astenuti, la relazione sull'azione europea nel settore delle malattie rare con la quale si invitano Stati membri a elaborare piani nazionali per le malattie rare al fine di garantire ai pazienti che ne soffrono un accesso universale ad un'assistenza di livello qualitativamente elevato, compresi gli strumenti diagnostici, i trattamenti e i medicinali orfani in tutto il territorio nazionale, su una base equa e solidale in tutta l'UE.
Si chiede, inoltre, alla Commissione di presentare la proposta di attuazione non oltre la fine del 2012 (entro tale data saranno disponibili i dati necessari inviati dagli Stati membri sui centri di competenza sulle malattie rare (2011) menzionando i finanziamenti necessari che consentirebbero di promuovere alcuni aspetti essenziali relativi alle malattie rare, ossia la creazione di reti di centri di competenza, la catalogazione delle malattie, ricerche speciali necessarie, ecc.
Nel dibattito è intervenuto, per iscritto, CARLO CASINI (PPE/DE-I):
"La prevenzione e la cura di qualsiasi malattia, anche se rara, esigono il massimo impegno delle pubbliche istituzioni, ma la cura e la prevenzione non possono avvenire con il costo altissimo di sacrificare la vita di alcuni esseri umani, anche se a beneficio di altri. Ciò sarebbe profondamente in contraddizione con l'anima dell'Unione Europea, fondata sul riconoscimento della uguale dignità di un essere appartenente alla famiglia umana. La diagnosi genetica degli embrioni attuata per selezionare i migliori e i sani uccidendo gli altri è una discriminazione sull'uomo inaccettabile. Alcuni Stati lo consentono, ma l'Unione europea non può assolutamente incoraggiare né le leggi, né i comportamenti che lo permettano.
Per questa ragione, nonostante la mia decisa volontà di combattere ogni malattia, sono contrario a un testo le cui parti pregevoli sono in contraddizione con il contenuto gravemente negativo dell´articolo 4 quale risulterebbe emendato dall´emendamento numero 15."
L'Assemblea ha inoltre approvato le seguenti relazioni:
ALTRI DOCUMENTI APPROVATI |
GIUSTIZIA E AFFARI INTERNI
GIURIDICA
INDUSTRIA
AFFARI ECONOMICI E MONETARI
CONTROLLO BILANCI
AMBIENTE
DIRITTI UMANI
AFFARI ESTERI
POLITICA SOCIALE
MERCATO INTERNO
PESCA
CONTROLLO BILANCI
DONNE/PARI OPPORTUNITÀ
COMMERCIO INTERNAZIONALE
BILANCI
AGRICOLTURA